L'EBA e la fine della finestra di transizione PSD2 × MiCA
Disclaimer: Questo materiale ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza d'investimento.
In Europa esiste un tipo di notizia regolamentare che sembra “per avvocati”, ma che in realtà cambia il comportamento dei prodotti: depositi/prelievi, trasferimenti di stablecoin, carte e funzioni di pagamento all'interno dei servizi crypto. Questa è esattamente quel tipo di storia — la posizione dell'EBA del 12 febbraio 2026 su cosa accade alla fine del periodo di transizione previsto dalla sua No-Action Letter all'intersezione tra PSD2 e MiCA, che scade il 2 marzo 2026.
Cos'è il conflitto PSD2 × MiCA e perché è emerso?
MiCA regolamenta il mercato crypto, inclusi i token di moneta elettronica (EMT) — stablecoin ancorati a una singola valuta fiat. Allo stesso tempo, PSD2 regola i servizi di pagamento. Nel 2025 l'EBA ha scritto che quando un servizio crypto trasferisce EMT per conto di un cliente, ciò potrebbe rientrare nella definizione di servizio di pagamento.
In termini semplici: MiCA risponde alla domanda “che tipo di crypto-asset è questo e come deve essere trattato come crypto-asset”, mentre PSD2 chiede “questo è effettivamente un servizio di pagamento?” Se la risposta è sì, allora una sola licenza CASP sotto MiCA potrebbe non bastare — potrebbe essere necessaria anche una licenza di pagamento (o una partnership con un'istituzione di pagamento autorizzata).
Cosa ha detto l'EBA il 12 febbraio 2026
L'EBA ha emesso un parere raccomandando come le autorità nazionali competenti (NCA) dovrebbero agire dopo il 2 marzo 2026, quando termina la finestra di transizione della No-Action Letter. Il punto chiave: continuare senza un quadro PSD2 non sarà possibile per tutti — solo per chi soddisfa determinate condizioni. Altrimenti, l'EBA consiglia di chiedere la cessazione di tali servizi.
Il comunicato sottolinea espressamente che le NCA possono consentire che le attività relative alle EMT che qualificano come servizi di pagamento continuino dopo il 2 marzo 2026 a certe condizioni. Chi non soddisfa le condizioni potrà essere obbligato a sospendere tali attività.
Cosa significa nella pratica per provider e utenti
1) Le stablecoin nell'UE sono divise per caso d'uso
Se un prodotto utilizza EMT come infrastruttura di pagamento (trasferimenti, regolamenti, funzioni di pagamento interne), rischia di rientrare nella categoria PSD2. Questo potrebbe non influire sulla possibilità di detenere USDC, quanto sulle funzioni che un servizio può fornire legalmente e nel quale formato.
2) I provider affrontano la scelta “Licenza / Partner / Sospendi funzioni”
Le discussioni di mercato ruotano attualmente attorno a tre scenari base dopo il 2 marzo:
- Il servizio ha già una licenza PSD2 o lavora con un partner di pagamento autorizzato → continua a operare.
- Il servizio ha fatto domanda ed è in corso → potrebbero applicarsi misure transitorie nazionali o condizioni soggette a verifica.
- Il servizio non ha fatto domanda o non è qualificabile → è probabile che le funzioni di pagamento legate alle EMT vengano sospese.
3) Cambiamenti visibili: carte, trasferimenti, pagamenti
Per gli utenti, questo potrebbe tradursi in:
- variazioni nella disponibilità delle funzioni di invio/pagamento con stablecoin;
- nuovi limiti o restrizioni di direzione;
- KYC/AML più stringenti specificamente per i casi d'uso di pagamento;
- pausa temporanea o migrazioni presso alcuni provider.
Cosa dovrebbero fare gli utenti UE
1) Identificate quali delle vostre operazioni sono effettivamente “servizi di pagamento”
Se usate stablecoin per trasferimenti peer-to-peer all'interno di un servizio, pagamenti/carte, pagamenti regolari o regolamenti, quegli scenari potrebbero essere i primi a essere interessati.
2) Leggete le comunicazioni e i Termini aggiornati del vostro provider
Dopo scadenze del genere, i provider responsabili tipicamente pubblicano:
- notifiche su licenze/partnership,
- Termini aggiornati,
- nuovi limiti o procedure.
Se un servizio resta in silenzio, anche questo è un'informazione.
3) Preparate un piano di “switch rapido”
Verificate in anticipo:
- quali network/indirizzi usate per le stablecoin,
- se avete una via alternativa per i prelievi,
- commissioni e tempi di elaborazione.
4) Non confondete “divieto di stablecoin” con “restrizione di funzioni”
La maggior parte del panico nasce da interpretazioni errate. Il problema spesso non è se potete detenere l'asset, ma se certe funzioni vengono riclassificate come servizi di pagamento e richiedono il quadro normativo adeguato.
Conclusione
Il termine del 2 marzo 2026 non segna la fine delle stablecoin nell'UE. Segna la fine della finestra di transizione relativa al momento in cui le operazioni con EMT possono essere considerate servizi di pagamento. Il parere dell'EBA del 12 febbraio 2026 offre ai regolatori nazionali un bivio chiaro: consentire la continuazione a condizioni o imporre la sospensione delle funzioni che non rientrano nel quadro PSD2.
Se siete nell'UE, l'approccio migliore non è il panico, ma tre passi pratici: capire quali casi d'uso rientrano come servizi di pagamento, rivedere le comunicazioni dei provider e preparare in anticipo vie alternative per depositi/prelievi.